Ripartizione III – Scuola di Dottorato Tor Vergata

INDICAZIONI PER I DOTTORANDI

REGOLAMENTO PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 8. Ammissione all’esame finale
1. Il Collegio dei docenti ammette all’esame finale il dottorando sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla sua attività di studio e ricerca.
2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è preliminarmente esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti al Collegio né all’ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno sia un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una sola proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
4. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del budget dipartimentale.

Art. 9. Modalità di conferimento del titolo
1. L’esame finale si deve svolgere entro sei mesi dal termine del Corso di Dottorato.
2. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata dal Rettore, nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all’unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste dagli accordi stessi. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. In caso di approvazione, la valutazione finale della commissione è espressa in termini di adeguata, apprezzabile, rilevante o eccellente qualità con lode.
4. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi di dottorato che contribuisce all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
5. Per ottenere l’European Ph.D. Label (il marchio di “dottorato europeo”, elaborato dalla Confederazione della Conferenza dei Rettori europea e riportato sulla pergamena del titolo di dottore di ricerca) devono essere soddisfatte le seguenti quattro condizioni: a) la discussione della tesi finale deve essere preceduta dalla presentazione di due correlazioni, sul lavoro di tesi da parte di due professori provenienti da università europee non italiane diverse tra loro e da quella in cui viene discussa la tesi che possono anche coincidere con i valutatori; b) almeno un membro della commissione di esame dovrà appartenere ad una istituzione di un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il dottorato; c) parte della discussione della tesi dovrà avvenire in una lingua ufficiale europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa; d) parte della ricerca presentata nella tesi dovrà essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese europeo diverso dall’Italia e da quello del candidato.
6. Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement) predisposto dal Supervisore e approvato dal Collegio dei Docenti.
7. All’esito dell’esame la Commissione rilascia un attestato dell’avvenuto superamento dell’esame finale. Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Rettore.

 

Tutte le informazioni necessarie per gli esami finali nell'a.a. 2023/24 e i relativi allegati sono presenti sotto la sezione Download.

Per ulteriori informazioni contattare: luca.bassi@uniroma2.it



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